Decreto Milleproroghe: le proroghe di termini in materia di lavoro

Le principali novità sui termini dettati in materie di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, c.d. Decreto Milleproroghe. A seguire le principali novità sui termini dettati in materie di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

  • con riferimento al sistema pensionistico obbligatorio e complementare i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall’INPS, cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni afferenti a periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018, non si applicano fino al 31 dicembre 2023, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passatiin giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore. Inoltre, le pubbliche amministrazioni sono tenute a dichiarare e a adempiere, fino al 31 dicembre 2023, agli obblighi relativi alla contribuzione dovuta alla Gestione separata in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate;
  • in relazione agli ingressi di lavoratori stranieri e alla loro assunzione viene estesa al 2023 la competenza dei professionisti e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate;
  • in materia di ammortizzatori sociali, i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti al 1° gennaio 2022 devono adeguarsi alle disposizioni previste dalla Riforma degli ammortizzatori sociali entro il 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi. Anche i fondi di solidarietà bilaterali alternativi già costituiti al 1° gennaio 2022 devono adeguarsi alle previsioni della Riforma degli Ammortizzatori sociali entro il 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° luglio 2023;
  • le disposizioni relative alla destinazione del 5×1000 hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e fino al 31 dicembre 2023, limitatamente alle ONLUS che continuano ad essere destinatarie della quota del 5×1000 con le modalità stabilite dal per le associazioni di volontariato
  • le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza.

Per maggiori dettagli, consulta il Decreto Legge

(Fonte: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali)